La tassa CONAI - Pallet Italia Negozio On Line

APPROFONDIMENTI

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

Entità del Contributo Ambientale per materiale:

Acciaio26,00 euro/ton – 21,00 euro/ton (dal 1° aprile 2015)
Alluminio45,00 euro/ton
Carta4,00 euro/ton
Legno8,00 euro/ton – 7,00 euro/ton (dal 1° aprile 2015)
Plastica140,00 euro/ton – 188,00 euro/ton (dal 1°gennaio 2015)
Vetro 17,82 Euro/ton – 20,80 euro/ton (dal 1° gennaio 2015)

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

 Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2015 - Versione integrale, con le  Novità 2015 contenute in questa edizione e il Calendario degli adempimenti 2015.